Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)
1. Il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».