Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)
1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, all'alinea, dopo la parola: «sussiste», è inserita la seguente: «sempre» e, alla lettera b), sostituire le parole: «non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione» con le seguenti: «vi è pericolo di aggressione, il quale è sempre presunto quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa»;
b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessa con violenza»;
c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia da parte di una o più persone».
2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nonché dei beni propri o altrui ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».