Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Reato di integralismo islamico)
1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 270-octies.
(Integralismo islamico)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
c) la negazione della libertà religiosa;
d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.
Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma».