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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.33. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
14.33.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire la parola: «revocata» con la seguente: «annullata»;
   b) al secondo periodo sostituire le parole: «la revoca della cittadinanza è adottata» con le seguenti: «l'annullamento della cittadinanza è adottato» e aggiungere infine le seguenti parole: «, allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ricorra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

  Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: revoca con la seguente: annullamento.