Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».