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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.10. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
13.10.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  2. La Prefettura – ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
  3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47.».