Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale».