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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.34. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
12.34.

  Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il richiedente è accolto per il tempo necessario», con le seguenti: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3»;
    2) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis) Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;
    3) il comma 5 è abrogato.