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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.05. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
12.05.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-1.
(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)

  1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per fanno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.