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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Garanzie della prima accoglienza)

  1. I centri adibiti alla prima accoglienza degli stranieri non possono avere una capienza massima superiore ai 100 posti.
  2. In riferimento agli aspetti igienico – sanitari, i centri di cui al comma 1 devono essere dotati di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e in caso la presenza sia mista quanto a genere.
  3. Devono, altresì, garantire i seguenti servizi:
   a) mediazione linguistica e interculturale;
   b) assistenza sanitaria e psicologica, con particolare riguardo alle categorie vulnerabili;
   c) orientamento, informazione legale e assistenza nella procedura per la richiesta di protezione internazionale;
   d) orientamento ai servizi del territorio.

  4. La gestione dei centri di prima accoglienza è gradualmente affidata alla competenza delle regioni in coordinamento con gli enti locali, sulla base di linee guida stabilite dal Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabilite le linee guida e le modalità applicative relative alla gestione, esclusivamente pubblica, dei centri di cui al presente comma.