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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.9. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
10.9.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale».

ident. 10.8.