Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)
1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1-bis del citato articolo, le parole: «non inferiore a quattro», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a otto».