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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.93. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
1.93.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  « a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
  “3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo”».

ident. 1.91.1.92.1.94.