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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.66. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
1.66.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
   3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio, italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura «protezione speciale». Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.