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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.58. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
1.58.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   q-bis) dopo l'articolo 42-bis, è inserito il seguente:

Art. 42-ter.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione e radicamento)

  1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o altre forme di protezione internazionale, nei casi di accertata inespellibilità o qualora dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del nostro Paese, è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno per comprovata integrazione e radicamento, della durata di due anni, rinnovabile e che può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità di un contratto di lavoro, la frequentazione di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.
  2. Tale permesso è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
  3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessuno caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.