Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 1, dopo le parole: il Questore, inserire le seguenti: d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.