Al comma 1 lettera g) dopo il capoverso d-bis) aggiungere il seguente:
« d-ter) degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità socio-economica o di carattere personale che integri le esigenze di protezione di carattere umanitario risultante da obblighi costituzionali o internazionali. In tali casi agli stessi è rilasciato dal Questore il permesso per protezione speciale, in attuazione del riconoscimento del diritto d'asilo così come sancito dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione. Tale permesso consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito, se ne ricorrono le condizioni, in permesso per motivi di lavoro o di studio».