A comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis) aggiungere il seguente:
d-ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica.