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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.28. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
1.28.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
   d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».