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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.27. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
1.27.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1.1, dopo la parola: «tortura» inserire le seguenti: «, pene o trattamenti disumani o degradanti»;
    2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.».