Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il numero 3) della lettera b) del comma 1 con il seguente:
3) alla lettera e) del comma 8.2 dell'articolo 5, le parole: «o per motivi umanitari» sono abrogate;
3-bis) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;
3-ter) Gli articoli 18, 18-bis, 20, 20-bis sono abrogati»;
b) sostituire la lettera c) del comma 1 con la seguente:
«c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole: «o per motivi umanitari» sono abrogate»;
c) sostituire la lettera d) del comma 1 con la seguente:
« d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»»;
d) sostituire la lettera l) del comma 1 con la seguente:
« l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari;» sono abrogate»;
e) sostituire la lettera m) del comma 1 con la seguente:
« m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari;» sono abrogate»;
f) sostituire il numero 1) della lettera p) del comma 1 con il seguente:
«1) al comma 5, le parole: «per motivi umanitari» sono abrogate»;
g) sostituire il numero 2) della lettera p) del comma 1 con il seguente:
«2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari» sono abrogate.
Conseguentemente:
1) sopprimere il numero 3) della lettera a) del comma 3;
2) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 è abrogata.