Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea;
Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. La Commissione nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno e al Ministro degli affari esteri con periodicità regolare, e in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica.