Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Minori stranieri)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sostituire le parole: «il minorenne» con le seguenti: «il minore di anni quattordici».
2. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «di anni diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «di anni quattordici».