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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.02. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

  1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza, dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
  2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.