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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.