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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.7. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
36.7.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 41 del decreto legislativo 6, settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
  «a) al comma 1, lettera c), l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: «Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che su istanza dell'amministratore giudiziario può essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato e con oneri a carico della singola azienda sequestrata, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali in costanza di sequestro e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto»;
   b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
    «1-bis. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 36»;
   c) Il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
    «1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali e l'amministratore sospeso conserva ad ogni effetto di legge la rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Resta ferma la facoltà del tribunale, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, di impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario»;
   d) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:
    «1-novies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può sempre disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72».