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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.18. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
36.18.

  Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso comma 10 con il seguente:
  «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del settanta per cento alle istituzioni ed iniziative territoriali ove gli immobili di cui al comma 5 sono siti per finalità sociali e occupazionali, nella misura del dieci per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del dieci per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali e, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f-bis).