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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35-sexies.02. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
35-sexies.02.

  Dopo l'articolo 35-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 35-septies.

  1. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513.
(Turbata libertà dell'industria, del commercio e delle altre attività professionali, venatoria e piscatoria)

  Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti o comportamenti atti ad impedire o turbare intenzionalmente l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola, professionale, venatoria e piscatoria, esercitate nel rispetto delle norme vigenti, è punito, a querela della persona offesa se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi:
   1) se il fatto è commesso da più di tre persone;
   2) se la commissione del fatto comporta il danneggiamento di materie prime, prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti finiti, attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale o ricreativa, piantagioni, vivai, impianti di allevamento di bestiame, bioparchi, sedi di ricerca su fauna e flora o la dispersione di animali in allevamento, anche per finalità dimostrative.
   Fuori dei casi di cui all'articolo 416, per i delitti previsti dal primo e secondo comma commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.».