Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, è autorizzata, entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi espletati per gli agenti di polizia penitenziaria.