Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In ogni caso, a decorrere dal 2018, gli enti locali possono incrementare la capacità assunzionale, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino al 50 per cento delle carenze organiche calcolate con decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2017. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.