Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifiche al Testo Unico stupefacenti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: cinque tabelle con le seguenti: due tabelle;
b) all'articolo 73:
1) al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni» con le seguenti: «è punito con la reclusione da otto a venticinque anni»;
2) comma 1-bis, lettera b), sopprimere le parole: «elencate nella tabella II, sezione A»;
3) al comma 2, sostituire le parole: «indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni» con le seguenti: «è punito con la reclusione da dieci a ventisette anni»;
4) al comma 4, sopprimere le parole: «ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14»;
5) al comma 5, sostituire le parole: «reclusione da sei mesi a quattro anni» con le seguenti: «reclusione da due a otto anni»;
6) sopprimere il comma 5-bis.
2. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce i nuovi criteri di cui all'articolo 14 per il completamento e l'aggiornamento delle tabelle.