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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23-bis.08. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
23-bis.08.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria o piscatoria)

  1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
  2. Non integrano la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto dell'articolo 842 del codice civile.
  3. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
  4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni possono procedere tutti gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regioni nelle quali è stata commessa la violazione.