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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.04. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
22.04.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

  1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;
   b) al secondo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
   c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi».
2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi».