Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22.1.
1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;
b) al secondo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi».
2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi».