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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.01. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
22.01.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 700 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento: nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente articolo è autorizzata l'assunzione dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n.  90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.
  3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 1.163.884 per l'anno 2018 e di euro 27.933.227 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 1.163.884; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 5.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 26.769.393 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.