Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:
Art. 21-ter.1.
(Commercio abusivo)
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni.».