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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21-ter.03. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
21-ter.03.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-ter.1.
(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)

  1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 642-bis. – (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) – Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
  Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
  Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
  Art. 642-ter. – (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
  Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
  Art. 642-quater. – (Confisca) – Nei casi di cui agli articoli 642-bis e 642-ter è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
  Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
  Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 642-quinquies. – (Circostanza aggravante) – Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-bis e 642-ter, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 euro 50.000.
  Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-ter, secondo comma.
  Art. 642-sexies. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dagli articoli 642-bis e 642-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 642-bis e 642-ter, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
  Art. 642-septies. – (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). – Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro. Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
  Art. 642-octies. – (Pena accessoria). – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-bis, 642-ter e 642-septies importa la pubblicazione della sentenza.
  2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, 475 e 517 del codice penale.
  3. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
  «3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.
  3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari».