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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21-sexies.02. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
21-sexies.02.

  Dopo l'articolo 21-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 21-septies.
(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)

  1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, trasmette al Ministro dell'interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.