Dopo l'articolo 21-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 21-septies.
1. Al comma 1, dell'articolo 609-bis del codice penale, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
2. Al comma 1, dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole: «da sei a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a quindici anni».
3. All'ultimo comma, dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a diciotto anni».