Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.
1. Dopo l'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 6-quinquies.1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337 e 583-quater del codice penale nei confronti della persona alla quale è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli aumentate fino a un terzo.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale».