Al comma 1, sostituire le parole da: con popolazione superiore ai centomila abitanti, fino alla fine del comma, con le seguenti: in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo;
sopprimere il comma 1-bis);
al comma 2, sostituire le parole da: nonché il numero degli operatori, fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione;
al comma 3, sostituire la cifra: 150.000, con la seguente: 500.000.