Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018
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16.06.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa».