Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:
a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario.