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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.011. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
16.011.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

  1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale sono sottoposti – in caso di recidiva – ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
  2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
  3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.