Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:
«Art. 130-bis.
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore nei processi civili)
1. Nel processo civile, quando la impugnazione anche incidentale o il reclamo, sono dichiarati improcedibili o quando il vizio di inammissibilità presenti i caratteri della prevedibilità ex ante, al difensore non è liquidato alcun compenso.
2. Nel processo civile non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte e le traduzioni da lingua straniera che, all'atto di conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova».