Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)
1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni»;
b) al secondo comma, le parole: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata da un terzo alla metà» e dopo le parole: «è commesso» sono inserite le seguenti: «in presenza di minori ovvero».
2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103»;
b) al secondo comma, le parole: «Alla stessa sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa pena»;
c) al terzo comma, le parole: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «Tale pena si applica inoltre».
3. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67, il numero 1) è abrogato.
4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, i commi 1 e 2 sono abrogati.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.