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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.301. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
14.301.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  1. I cittadini italiani che, a seguito di espatrio, hanno perso la cittadinanza italiana in conseguenza di disposizioni legislative previgenti, la riacquistano facendone espressa richiesta all'Ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, purché ciò non sia in contrasto con accordi internazionali in vigore.
  2. Potranno, altresì, chiedere il riacquisto della cittadinanza, con la medesima procedura di cui al comma 1, le donne già italiane per nascita che abbiano perduto il diritto di cittadinanza dopo aver contratto matrimonio con cittadino straniero prima del 1o gennaio 1948.
  3. L'acquisto della cittadinanza italiana è previsto per i figli di donne di cui al comma 2 e per lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, mediante medesima procedura di cui al comma 1.