Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso Art. 9-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 9-quater. È cittadina italiana la donna che è stata cittadina italiana per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948. È cittadino italiano il figlio della donna di cui al precedente periodo nato anteriormente al 1o gennaio 1948».