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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.27. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
14.27.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda.