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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.7. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
12.7.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n.  47».

ident. 12.6.