Sostituirlo con il seguente:
«Art. 12. – (Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale) – 1. Al fine di costruire un sistema di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e individuare le priorità per realizzare l'effettiva integrazione e per rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono promuovendo la convivenza dei titolari di protezione internazionale con i cittadini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all'economia, alla vita sociale e alla cultura dell'Italia, il Ministero dell'interno adotta il Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede l'adozione dei seguenti interventi per i titolari di protezione internazionale:
a) l'insegnamento della lingua italiana, della condivisione dei valori fondamentali della Costituzione e del rispetto delle leggi;
b) l'accesso all'istruzione e alla formazione;
c) l'accesso all'assistenza sanitaria;
d) l'accesso all'alloggio e alla residenza;
e) interventi diretti a facilitare l'inclusione nella società e l'adesione ai suoi valori;
f) il ricongiungimento familiare.
3. Concorrono alla realizzazione del Piano i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della Giustizia; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della salute; delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR); le Regioni; gli enti locali; il Terzo settore».